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Sez. 3, Sentenza n. 1393 del 15/05/1974 (Rv. 369476 - 01)

AZIENDA - AVVIAMENTO - TUTELA GIURIDICA - COMPENSO PER LA PERDITA DELL'AVVIAMENTO - SPETTANZA - CONDIZIONI - UTILITA PER IL LOCATORE - SUSSISTENZA - ESTREMI.*
Stato
decisa il 1974-05-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/369476-01

AZIENDA - AVVIAMENTO - TUTELA GIURIDICA - COMPENSO PER LA PERDITA DELL'AVVIAMENTO - SPETTANZA - CONDIZIONI - UTILITA PER IL LOCATORE - SUSSISTENZA - ESTREMI.*

Il conduttore uscente ha diritto di essere compensato dal locatore per la perdita dell'avviamento subita dall'azienda, in dipendenza della cessazione del rapporto locatizio, nella misura dell'utilita che ne puo derivare al locatore. Per l'Esercizio di tale diritto occorre non solo che sussista la perdita dell'avviamento, ma anche che il locatore, nell'uso dell'immobile, del quale e rientrato in possesso, (sia in caso di uso diretto, sia che l'immobile medesimo venga locato ad altro soggetto) si sia in concreto avvantaggiato della detta perdita. L'utilita ricavata dal locatore va ravvisata, non nella possibilita generica ed astratta del vantaggio a lui derivato dall'avere conseguito la disponibilita del proprio immobile, bensi ed unicamente in un vantaggio di natura patrimoniale che si trovi in un rapporto di stretta interdipendenza con la perdita d'avviamento subito dall'azienda del conduttore; benche poi la legge non condizioni il diritto all'indennita all'Esercizio, da parte del locatore o del nuovo conduttore, della stessa attivita commerciale o artigianale precedentemente esercitata dal conduttore uscente, tuttavia logicamente presuppone che nell'immobile stesso venga esercitata un'attivita (in genere affine alla precedente) che, per la sua natura e per i risultati perseguiti, sia idonea in concreto a far utilizzare la perdita di avviamento commerciale subita dall'altra parte. (V 2823'72, mass n 360520).*

Riferimenti normativi: Legge 27/01/1963 num. 19 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)