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Sez. 1 - , Sentenza n. 24784 del 05/12/2016 (Rv. 642137 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - IN GENERE | Art. 21 della l. n. 865 del 1971 - Diritto di prelazione del comune sulle aree espropriate - Coincidenza tra comune ed ente espropriante - Configurabilità del diritto di prelazione - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2016-12-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/642137-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - IN GENERE

Il diritto di prelazione previsto, in favore del comune, dall’art. 21 della l. n. 865 del 1971, con riferimento agli immobili siti nel suo territorio e per i quali sia cessata la destinazione alla realizzazione di un interesse pubblico, va escluso allorquando il comune coincida con il soggetto espropriante, in ragione dell’impossibilità logica, ancor prima che giuridica, che l’ente territoriale, già titolare del diritto dominicale acquisito al patrimonio indisponibile ex art. 35, comma 3, della legge citata, eserciti la prelazione nei confronti di se stesso.

Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 21, Legge 22/10/1971 num. 865 art. 35 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)