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Sez. 6, Sentenza n. 1740 del 11/05/1999 Cc. (dep. 06/07/1999) Rv. 214510 - 01

PROCEDIMENTO PRETORILE (COD. PROC. PEN. 1988) - PROCEDIMENTO PER DECRETO - OPPOSIZIONE | Richiesta di patteggiamento - In indicazione della pena in misura inferiore al minimo edittale - Potere del giudice di disporre l'esecuzione del decreto indicando la pena congrua - Esclusione - Ragioni - Emissione del decreto che dispone il giudizio immediato - Necessità - Sussistenza.
Stato
decisa il 1999-05-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/214510-01

PROCEDIMENTO PRETORILE (COD. PROC. PEN. 1988) - PROCEDIMENTO PER DECRETO - OPPOSIZIONE

Qualora in sede di opposizione a decreto penale di condanna l'imputato formuli istanza di applicazione della pena, ex artt. 444 e 563 cod. proc. pen., indicando la sanzione in misura inferiore al limite minimo edittale previsto per il reato contestato, il giudice non può ordinare l'esecuzione del decreto penale rideterminando la pena in misura ritenuta congrua, in quanto in tal modo viene implicitamente a dichiarare inammissibile l'opposizione, ai sensi dell'art. 461, comma quinto, cod. proc. pen., fuori dei casi previsti. Al contrario, in tale ipotesi, nella mancanza del consenso del pubblico ministero, il giudice deve emettere decreto di giudizio immediato ai sensi dell'art. 464, comma primo, cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 461 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 461 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 464 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 464 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 563 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 563 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)