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Sez. L, Sentenza n. 7292 del 18/03/2008 (Rv. 602425 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - PER MUTUO CONSENSO DIMISSIONI | Atto unilaterale recettizio - Applicabilità delle norme sui contratti salvo diverse disposizioni di legge - Annullabità per incapacità naturale - Requisiti - Diminuzione e non privazione delle facoltà intellettive e volitive - Sufficienza - Grave pregiudizio cagionato dall'atto - Necessità - Malafede del destinatario - Previsione specifica in materia di contratti - Esclusione.
Stato
decisa il 2008-03-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/602425-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - PER MUTUO CONSENSO DIMISSIONI

Le dimissioni del lavoratore subordinato costituiscono atto unilaterale recettizio (avente contenuto patrimoniale) a cui sono applicabili, ai sensi dell'art. 1324 cod. civ., le norme sui contratti, salvo diverse disposizioni di legge. Ne consegue che l'atto delle dimissioni è annullabile, secondo la disposizione generale di cui all'art. 428, comma primo, cod. civ., ove il dichiarante provi di trovarsi, al momento in cui è stato compiuto, in uno stato di privazione delle facoltà intellettive e volitive - anche parziale purché tale da impedire la formazione d'una volontà cosciente - dovuto a qualsiasi causa, pure transitoria, e di aver subito un grave pregiudizio a causa dell'atto medesimo, senza che sia richiesta - a differenza che per i contratti, per i quali vige la specifica disposizione di cui al secondo comma dell'art. 428 cod. civ. - la malafede del destinatario.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 428, Cod. Civ. art. 1324, Cod. Civ. art. 1334 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)