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Sez. 1, Sentenza n. 3484 del 04/08/1977 (Rv. 387059 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI SUCCESSIONE - CONTENZIOSO - AZIONE DAVANTI ALL'AUTORITA GIUDIZIARIA - SPESE PROCESSUALI - DIVIETO DI CONDANNA DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA EX ART 96 DEL RD N 3270 DEL 1923 - POTERE DI COMPENSAZIONE - PERSISTENZA.*
Stato
decisa il 1977-08-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/387059-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI SUCCESSIONE - CONTENZIOSO - AZIONE DAVANTI ALL'AUTORITA GIUDIZIARIA - SPESE PROCESSUALI - DIVIETO DI CONDANNA DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA EX ART 96 DEL RD N 3270 DEL 1923 - POTERE DI COMPENSAZIONE - PERSISTENZA.*

Il divieto di condannare l'amministrazione finanziaria, ancorche soccombente, alle spese di lite, ai sensi e sotto il vigore dell'art 96 della legge tributaria sulle successioni, di cui al RD 30 dicembre 1923 n 3270, non implica che il giudice resti privo del potere di compensare le spese medesime, a norma dell'art 92 secondo comma cod proc civ, per il caso di soccombenza reciproca o di altri giusti motivi.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Regio Decr. 30/12/1923 num. 3270 art. 96, DPR 26/10/1972 num. 637 art. 58

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)