Sez. 1, Sentenza n. 3484 del 04/08/1977 (Rv. 387059 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI SUCCESSIONE - CONTENZIOSO - AZIONE DAVANTI ALL'AUTORITA GIUDIZIARIA - SPESE PROCESSUALI - DIVIETO DI CONDANNA DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA EX ART 96 DEL RD N 3270 DEL 1923 - POTERE DI COMPENSAZIONE - PERSISTENZA.*
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI SUCCESSIONE - CONTENZIOSO - AZIONE DAVANTI ALL'AUTORITA GIUDIZIARIA - SPESE PROCESSUALI - DIVIETO DI CONDANNA DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA EX ART 96 DEL RD N 3270 DEL 1923 - POTERE DI COMPENSAZIONE - PERSISTENZA.*
Il divieto di condannare l'amministrazione finanziaria, ancorche soccombente, alle spese di lite, ai sensi e sotto il vigore dell'art 96 della legge tributaria sulle successioni, di cui al RD 30 dicembre 1923 n 3270, non implica che il giudice resti privo del potere di compensare le spese medesime, a norma dell'art 92 secondo comma cod proc civ, per il caso di soccombenza reciproca o di altri giusti motivi.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Regio Decr. 30/12/1923 num. 3270 art. 96, DPR 26/10/1972 num. 637 art. 58
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)