Sez. 2, Sentenza n. 5150 del 23/08/1986 (Rv. 447769 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO - REGOLAMENTO DI UFFICIO - LIMITI - CONFLITTO NEGATIVO VIRTUALE DI COMPETENZA PER MATERIA O PER TERRITORIO INDEROGABILE - OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO - DICHIARAZIONE DI INCOMPETENZA PER VALORE DA PARTE DEL GIUDICE ADITO - IMPLICITA DICHIARAZIONE DI INCOMPETENZA PER MATERIA - CONSEGUENZE.*
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO - REGOLAMENTO DI UFFICIO - LIMITI - CONFLITTO NEGATIVO VIRTUALE DI COMPETENZA PER MATERIA O PER TERRITORIO INDEROGABILE - OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO - DICHIARAZIONE DI INCOMPETENZA PER VALORE DA PARTE DEL GIUDICE ADITO - IMPLICITA DICHIARAZIONE DI INCOMPETENZA PER MATERIA - CONSEGUENZE.*
A norma dell'art. 45 cod. proc. civ., il conflitto di Competenza può essere sollevato d'ufficio dal giudice designato come competente da quello primieramente adito, soltanto nelle ipotesi di conflitto negativo virtuale di Competenza per materia o per territorio inderogabile. Qualora si tratti, invece, di Competenza territoriale derogabile o di Competenza per valore, soltanto le parti possono impugnare con l'istanza di regolamento, la sentenza dichiarativa di incompetenza, con la conseguenza che se l'impugnazione non sia stata proposta e la causa sia stata riassunta nei termini, si radica la Competenza del giudice designato. Tuttavia, la dichiarazione di incompetenza per valore da parte del giudice adito con l'opposizione a decreto ingiuntivo, comprendendo per implicito anche la declinatoria della sua Competenza per materia, consente per tale aspetto la proposizione del regolamento di Competenza d'ufficio da parte del giudice superiore a norma dell'indicato art. 45 cod. proc. civ.. (Conf 2562/80, mass n 406418, sulla prima parte; (Conf 3491/77, mass n 387059, sulla seconda parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)