Sez. 3, Ordinanza n. 13093 del 13/05/2024 (Rv. 670920-01)
RESPONSABILITA' CIVILE - DENUNCE INFONDATE | Proscioglimento o assoluzione dell'imputato - Responsabilità per danni a carico del denunciante - Condizioni - Sussistenza degli elementi (oggettivo e soggettivo) del reato di calunnia - Necessità.
RESPONSABILITA' CIVILE - DENUNCE INFONDATE
La denuncia o la proposizione di una querela per un reato perseguibile d'ufficio possono costituire fonte di responsabilità civile a carico del denunciante o del querelante, in caso di successivo proscioglimento o assoluzione del denunciato (o querelato), solo ove contengano gli elementi costitutivi (oggettivo e soggettivo) del reato di calunnia, poiché, al di fuori di tale ipotesi, l'attività del pubblico ministero titolare dell'azione penale si sovrappone all'iniziativa del denunciante-querelante, interrompendo ogni nesso causale tra denuncia calunniosa e danno eventualmente subito dal denunciato (o querelato).
Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Pen. art. 368, Cod. Pen. art. 40, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)