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Sez. 3 - , Ordinanza n. 30988 del 30/11/2018 (Rv. 651666 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - DENUNCE INFONDATE | Proscioglimento o assoluzione dell'imputato - Responsabilità per danni a carico del denunciante - Condizioni - Sussistenza degli elementi (oggettivo e soggettivo) del reato di calunnia - Necessità.
Stato
decisa il 2018-11-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/651666-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - DENUNCE INFONDATE

La denuncia di un reato perseguibile d'ufficio o la proposizione di una querela per un reato così perseguibile, possono costituire fonte di responsabilità civile a carico del denunciante (o querelante), in caso di successivo proscioglimento o assoluzione del denunciato (o querelato), solo ove contengano gli elementi costitutivi (oggettivo e soggettivo) del reato di calunnia, poiché, al di fuori di tale ipotesi, l'attività del pubblico ministero titolare dell'azione penale si sovrappone all'iniziativa del denunciante-querelante, interrompendo ogni nesso causale tra denuncia calunniosa e danno eventualmente subito dal denunciato (o querelato).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 530 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 331 CORTE COST., Cod. Pen. art. 368, Cod. Pen. art. 40

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)