Sez. 1, Sentenza n. 12345 del 18/11/1992 (Rv. 479602 - 01)
Atti amministrativi - Delegazione amministrativa - Intersoggettiva | Interventi di recupero dopo i terremoti del 1976 - Progettazione - Regione - Delega ai Comuni ex legge Regione Friuli-Venezia Giulia n. 30 del 20 giugno 1977 - Ente delegato - Rapporti esterni con i progettisti - Effetti e responsabilità - Imputazione al delegato - Attività del delegato - Ripercussione nei rapporti interni tra delegante e delegato - Irrilevanza.
Atti amministrativi - Delegazione amministrativa - Intersoggettiva
La delega della Regione ai Comuni, configurata dalla legge Friuli-Venezia Giulia n. 30 del 20 giugno 1977 in materia di progettazione degli interventi di recupero dopo i terremoti del 1976, comporta che l'ente delegato agisce, nei rapporti esterni con i progettisti, in nome proprio e non come rappresentante del delegante, per cui sono ad esso imputabili gli effetti giuridici e le responsabilità connessi alla sua attività, senza che, in contrario abbiano rilievo le ripercussioni dell'attività stessa nei rapporti interni tra ente delegante ed ente delegato, quale l'incidenza sulla Regione delle spese sostenute dai Comuni per le funzioni ad essi delegati.
Riferimenti normativi: Legge Cost. 31/01/1963 num. 1 art. 2, Legge Reg. Friuli-Venezia-Giulia 06/09/1976 num. 53 art. 1, Legge Reg. Friuli-Venezia-Giulia 20/06/1977 num. 30 art. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)