Sez. 1, Ordinanza n. 22969 del 09/07/2026 (Rv. 679388-01)
IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - CONVENZIONI (MEDICI, AMBULATORI, ISTITUTI DI CURA) | Prestazioni sociosanitarie - Insorgenza di obbligazioni direttamente a carico della Regione - Esclusione - Fondamento.
IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - CONVENZIONI (MEDICI, AMBULATORI, ISTITUTI DI CURA)
Le obbligazioni derivanti dall'esecuzione di prestazioni socio-sanitarie rese in regime di accreditamento non sono direttamente a carico delle Regioni (nella specie, la Regione Calabria), cui - in mancanza di un'espressa disposizione di legge che gli affidi la concreta gestione dei
servizi - sono demandati unicamente compiti di programmazione, coordinamento e vigilanza, tra i quali anche la ripartizione tra le ASL delle risorse economiche, mentre รจ riservato a queste ultime ogni potere d'intervento diretto in materia di assistenza socio-sanitaria, ivi compresa l'instaurazione di rapporti contrattuali con le strutture pubbliche e private chiamate a rendere le relative prestazioni in regime di accreditamento.
Legge Reg. Calabria 05/10/2007 num. 22 CORTE COST., Legge Reg. Calabria 18/07/2008 num. 24, Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)