Sez. 3, Sentenza n. 2832 del 03/10/1972 (Rv. 360533 - 01)
ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - PREMIO - MANCATO PAGAMENTO - IN GENERE - DI RATE DI PREMIO SUCCESSIVE ALLA PRIMA - SOSPENSIONE DEL CONTRATTO - CONDIZIONI - TERMINE PER IL PAGAMENTO - SCADENZA IN GIORNO FESTIVO - PROROGA.*
ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - PREMIO - MANCATO PAGAMENTO - IN GENERE - DI RATE DI PREMIO SUCCESSIVE ALLA PRIMA - SOSPENSIONE DEL CONTRATTO - CONDIZIONI - TERMINE PER IL PAGAMENTO - SCADENZA IN GIORNO FESTIVO - PROROGA.*
Nel contratto di Assicurazione, per il mancato pagamento delle rate di premio successive alla prima, il debitore e soggetto alla sanzione della sospensione dell'Assicurazione soltanto se l'inadempimento si protrae oltre il quindicesimo giorno dopo quello di scadenza. Questo termine e un termine legale relativo all'adempimento ed inteso a regolarne gli effetti, onde non si compie, ma viene prorogato di diritto se il quindicesimo giorno, essendo festivo, non e un giorno utile per adempiere l'obbligazione.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1187, Cod. Civ. art. 1901 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2963
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)