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Sez. 5, Sentenza n. 20676 del 30/07/2008 (Rv. 604180 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Condono ex art. 2 quinquies del d.l. n. 564 del 1994 - Atto impositivo relativo alla omessa effettuazione della ritenuta su presunti interessi a favore di un socio - Impugnazione - Definizione agevolata della lite da parte del sostituto di imposta - Ammissibilità - Fondamento - Solidarietà ex art. 35 del d.P.R. n. 602 del 1973 - Configurabilità.
Stato
decisa il 2008-07-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/604180-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE

In tema di condono fiscale, e con riferimento alla chiusura delle liti fiscali pendenti prevista dall'art. 2-quinquies del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, introdotto dalla legge di conversione 30 novembre 1994, n. 656, è ammissibile la definizione agevolata della controversia promossa dal sostituto d'imposta in relazione alla omessa effettuazione della ritenuta su presunti interessi a favore di un socio, ai sensi dell'art. 23, comma 5, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e concernente sia le ritenute non effettuate, sia le corrispondenti sanzioni, posto che, ai sensi dell'art. 35 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, il sostituto di imposta che non abbia effettuato le ritenute a titolo di imposta e i relativi versamenti è coobligato in solido con il sostituito per il pagamento.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/09/1994 num. 564 art. 2 quinquies CORTE COST., Legge 30/11/1994 num. 656 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 23 com. 5 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 35

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)