Sez. 2, Sentenza n. 7238 del 26/06/1995 (Rv. 493116 - 01)
VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSE IMMOBILI - A CORPO | Menzione nel contratto della misura dell'immobile - Rilevanza ai fini della rettifica - Limiti.
VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSE IMMOBILI - A CORPO
Anche nella vendita immobiliare "a corpo", la menzione nel contratto della misura dell'immobile costituisce, nella previsione dell'art. 1538 cod. civ., un elemento cui la norma stessa, ricorrendo determinati presupposti di carattere oggettivo (misura reale del bene inferiore o superiore di un ventesimo rispetto a quella indicata in contratto), attribuisce importanza al fine della possibilità di chiedere la rettifica del prezzo, che può essere ritenuta esclusa solo nel caso in cui, dalla interpretazione del contratto, risulti che le parti abbiano inteso derogare alla norma medesima, escludendone l'applicabilità, per avere esse considerato irrilevante del tutto l'effettiva estensione dell'immobile, quale che essa sia.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1538
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)