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Sez. U, Ordinanza n. 28868 del 09/12/2008 (Rv. 605912 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI | Controversie relative alla determinazione di corrispettivi da parte dei gestori di servizio di "catering" aeroportuale - Invocata sostituzione delle clausole contrattuali con quella determinata attraverso lo schema di riordino approvato dal CIPE il 4 agosto 2000 - Giurisdizione del giudice amministrativo - Fondamento.
Stato
decisa il 2008-12-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/605912-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI

Appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo la controversia concernente la domanda di accertamento e dichiarazione della nullità, annullabilità e/o inefficacia delle clausole contrattuali relative ai corrispettivi e la conseguente sostituzione con quella determinata attraverso lo schema di riordino approvato dal CIPE il 4 agosto 2000, in base alla normativa comunitaria e statale, che prevede, in tema di servizi di assistenza a terra sottoposti alla vigilanza dell'E.N.A.C. - nella specie l'assistenza ristorazione "catering" - la determinazione di corrispettivi orientati ai costi di gestione e sviluppo del singolo aeroporto; tale controversia, infatti, attiene all'esercizio di poteri discrezionali-valutativi nella determinazione dei corrispettivi e non semplicemente all'accertamento tecnico dei presupposti fattuali economico-aziendali (sia sull' "an" che sul "quantum").

Riferimenti normativi: Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 5, Legge 21/07/2000 num. 205 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)