Sez. 1, Sentenza n. 2093 del 01/04/1980 (Rv. 405736 - 01)
INDUSTRIA (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - ENERGIA ELETTRICA (INDUSTRIA ED IMPIANTI ELETTRICI) - NAZIONALIZZAZIONE - TRASFERIMENTO DI IMPRESE ELETTRICHE - ATTI COMPIUTI DA TALI IMPRESE DIMINUTIVI DELLA CONSISTENZA PATRIMONIALE ED ECONOMICA O DELL'EFFICIENZA TECNICA E PRODUTTIVA DELLE IMPRESE STESSE, COMPIUTI SUCCESSIVAMENTE AL 31 DICEMBRE 1961 - INEFFICACIA - ART 12 DELLA LEGGE N 1643 DEL 1962 - APPLICABILITA ALLE IMPRESE TRASFERITE IN VIRTU DELL'ART 3 DELLA LEGGE N 452 DEL 1964.*
INDUSTRIA (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - ENERGIA ELETTRICA (INDUSTRIA ED IMPIANTI ELETTRICI) - NAZIONALIZZAZIONE - TRASFERIMENTO DI IMPRESE ELETTRICHE - ATTI COMPIUTI DA TALI IMPRESE DIMINUTIVI DELLA CONSISTENZA PATRIMONIALE ED ECONOMICA O DELL'EFFICIENZA TECNICA E PRODUTTIVA DELLE IMPRESE STESSE, COMPIUTI SUCCESSIVAMENTE AL 31 DICEMBRE 1961 - INEFFICACIA - ART 12 DELLA LEGGE N 1643 DEL 1962 - APPLICABILITA ALLE IMPRESE TRASFERITE IN VIRTU DELL'ART 3 DELLA LEGGE N 452 DEL 1964.*
L'art 12 secondo comma della legge 6 dicembre 1962 n 1643, istitutiva dell'ENEL, il quale prevede l'inefficacia, nei confronti dell'ente medesimo, degli Atti in qualsiasi Forma compiuti dalle imprese soggette a nazionalizzazione, che abbiano comunque diminuito la consistenza patrimoniale ed economica o l'efficienza tecnica e produttiva delle imprese stesse, qualora siano successivi al 31 dicembre 1961, trova integrale applicazione, pure con riguardo a detto riferimento temporale, alle imprese trasferite in forza dell'art 3 della legge 27 giugno 1964 n 452, e, cioe, a quelle che, alla data di entrata in vigore della citata legge n 1643 del 1962, avevano in corso la costruzione di impianti tecnicamente idonei alla produzione, trasporto, trasformazione, distribuzione e vendita dell'energia elettrica, tenuto conto che tale ultima norma, pur avendo portata innovativa e non meramente interpretativa, costituisce un completamento dell'originario disegno di nazionalizzazione contenuto nella legge istitutiva dell'ENEL, i cui fondamentali criteri restano fermi, anche per i nuovi trasferimenti, in difetto di un'espressa previsione contraria. Detto principio, manifestamente non in contrasto con l'art 3 della Costituzione, non trova limitazioni o deroghe con riguardo alle imprese di pertinenza di societa, con azioni quotate o non quotate in borsa, trattandosi di circostanze rilevanti solo ai diversi fini della Determinazione dell'indennizzo. (V 670/75, mass n 374003; (V 788/74, mass n 368659).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Legge 06/12/1962 num. 1643 art. 12, Legge 27/06/1964 num. 452 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)