Sez. 1, Sentenza n. 788 del 21/03/1974 (Rv. 368659 - 01)
INDUSTRIA (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - ENERGIA ELETTRICA (INDUSTRIA ED IMPIANTI ELETTRICI) - NAZIONALIZZAZIONE - TRASFERIMENTO DI IMPRESE ELETTRICHE - ATTI ECONOMICAMENTE DANNOSI PER LE IMPRESE ELETTRICHE - INEFFICACIA NEI CONFRONTI DELL'ENEL - SOCIETA NON QUOTATE IN BORSA - APPLICABILITA.*
INDUSTRIA (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - ENERGIA ELETTRICA (INDUSTRIA ED IMPIANTI ELETTRICI) - NAZIONALIZZAZIONE - TRASFERIMENTO DI IMPRESE ELETTRICHE - ATTI ECONOMICAMENTE DANNOSI PER LE IMPRESE ELETTRICHE - INEFFICACIA NEI CONFRONTI DELL'ENEL - SOCIETA NON QUOTATE IN BORSA - APPLICABILITA.*
L'art 12 della legge 6 dicembre 1962, n 1643, il quale contiene Disposizioni di carattere generale, applicabili anche alle societa elettriche non aventi azioni quotate in borsa, commina l'inefficacia nei confronti dell' ENEL degli Atti che, pur non essendo in frode alla legge e non alterandone comunque fittiziamente la situazione contabile e patrimoniale, abbiano comportato ugualmente un effetto economicamente dannoso per la societa.*
Riferimenti normativi: Legge 06/12/1962 num. 1643 art. 12
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)