Sez. L, Sentenza n. 5395 del 19/06/1987 (Rv. 453983 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI MENSA - INCLUSIONE SULLA BASE IMPONIBILE AI FINI CONTRIBUTIVI - OBBLIGATORIETÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI MENSA - INCLUSIONE SULLA BASE IMPONIBILE AI FINI CONTRIBUTIVI - OBBLIGATORIETÀ.*
Al fine della Determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, ex art. 12 legge 30 aprile 1969 n. 153, per retribuzione deve intendersi, oltre al corrispettivo sinallagmatico della prestazione lavorativa, anche tutto ciò che il datore di lavoro eroga per il miglior rendimento dei lavoratori e per realizzare una più efficiente collaborazione in vista del buon andamento aziendale. Pertanto nella suddetta base imponibile rientra anche l'indennità di mensa che risponde ad una tale finalità e che non rientra nell'elenco tassativo degli elementi retributivi non imponibili, contenuto nello stesso art. 12 della legge 153 cit.. (Conf 3555/86, mass n 446487, sulla prima parte).*
Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)