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Sez. L, Sentenza n. 3555 del 27/05/1986 (Rv. 446487 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI MENSA COOPERATIVA - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - RETRIBUZIONE IMPONIBILE PER IL CALCOLO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - NOZIONE - VALORE CONVENZIONALE DEL SERVIZIO DI MENSA AZIENDALE - INCLUSIONE - MANCANZA DI PREVISIONE DI UNA INDENNITÀ SOSTITUTIVA PER I LAVORATORI NON FRUITORI DEL SERVIZIO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1986-05-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/446487-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI MENSA COOPERATIVA - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - RETRIBUZIONE IMPONIBILE PER IL CALCOLO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - NOZIONE - VALORE CONVENZIONALE DEL SERVIZIO DI MENSA AZIENDALE - INCLUSIONE - MANCANZA DI PREVISIONE DI UNA INDENNITÀ SOSTITUTIVA PER I LAVORATORI NON FRUITORI DEL SERVIZIO - IRRILEVANZA.*

Al fine della Determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale (art. 12 legge 30 aprile 1969 n. 153) per retribuzione deve intendersi - oltre al corrispettivo sinallagmatico della prestazione lavorativa - anche tutto ciò che il datore di lavoro eroga per il miglior rendimento dei lavoratori e per realizzare una più efficiente collaborazione in vista del buon andamento aziendale; pertanto nella suddetta base imponibile rientra anche il valore convenzionale del servizio di mensa aziendale assicurato dal datore di lavoro ai suoi dipendenti, anche se non sia prevista alcuna indennità sostitutiva nell'ipotesi in cui il lavoratore non intenda beneficiare di tale servizio. (V 446/84, mass n 432674; (V 3088/82, mass n 421019).*

Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)