Sez. 1, Sentenza n. 13570 del 12/10/2000 (Rv. 540944 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - IN GENERE | Magistrato ricusato successivamente trasferito o posto in aspettativa per maternità - Designazione da parte del Presidente del Tribunale di altro magistrato in sostituzione - Decisione della causa da parte del nuovo designato senza attendere la decisione sulla ricusazione - Legittimità - Fondamento.
PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - IN GENERE
Nell'ipotesi in cui, dopo la presentazione di istanza di ricusazione nei suoi confronti, il giudice lasci l'ufficio in seguito a trasferimento, ovvero si assenti per lungo tempo (nella specie, per maternità), ben può il Presidente del Tribunale sostituire il magistrato assente e disporre la trattazione della causa in cui è intervenuta la ricusazione, senza dover necessariamente attendere la decisione sulla stessa, atteso che l'effetto sospensivo determinato dalla ricusazione non riguarda gli atti dell'amministrazione della giurisdizione qualificabili come processuali in quanto ordinatoriamente preordinati allo svolgimento dell'attività giurisdizionale, atti nel cui ambito rientra la designazione di uno o più magistrati in sostituzione di quelli trasferiti o in aspettativa.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 52 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 54 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 298 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)