Sez. 3, Sentenza n. 1497 del 18/05/1971 (Rv. 351835 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA) - ORDINANZE - ORDINANZA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE IN CASO DI ESTINZIONE DEL PROCESSO PER RINUNCIA AGLI ATTI DEL GIUDIZIO - RICORSO IN CASSAZIONE EX ART 111 COST - AMMISSIBILITA - FATTISPECIE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA) - ORDINANZE - ORDINANZA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE IN CASO DI ESTINZIONE DEL PROCESSO PER RINUNCIA AGLI ATTI DEL GIUDIZIO - RICORSO IN CASSAZIONE EX ART 111 COST - AMMISSIBILITA - FATTISPECIE.*
L'ordinanza di cui all'ultimo comma dell'art 306 cod proc civ (liquidazione delle spese in caso di Estinzione del processo per rinuncia agli Atti del giudizio) la cui applicabilita alla procedura esecutiva discende dall'espresso richiamo contenuto nell'art 629 cod proc civ, e un provvedimento di carattere decisorio incidente su rapporti di natura patrimoniale e quindi su diritti soggettivi, ed e, altresi, un provvedimento definitivo, essendo esplicitamente dichiarato 'non impugnabilè. Ricorrono pertanto, tutti i requisiti per l'esperibilita del ricorso per Cassazione ai sensi dell'art 111 della Costituzione. (nella specie, si trattava di ordinanza ex art 306, ultimo comma, cod proc civ, emessa dal pretore in veste di giudice dell'esecuzione).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 306, Cod. Proc. Civ. art. 629, Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)