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Sez. L, Sentenza n. 2221 del 02/03/1988 (Rv. 458040 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - OBBLIGO DI FEDELTÀ - DIVIETO DI CONCORRENZA - PATTO DI NON CONCORRENZA - NOZIONE - LIMITE TEMPORALE QUINQUENNALE - OPERATIVITÀ - CONDIZIONE - FATTISPECIE RELATIVA A PATTO DI NON CONCORRENZA COLLEGATO ALLA FACOLTÀ DI PREPENSIONAMENTO DI UN DIPENDENTE DELLA CASSA DI RISPARMIO DI TRENTO E ROVERETO.*
Stato
decisa il 1988-03-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/458040-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - OBBLIGO DI FEDELTÀ - DIVIETO DI CONCORRENZA - PATTO DI NON CONCORRENZA - NOZIONE - LIMITE TEMPORALE QUINQUENNALE - OPERATIVITÀ - CONDIZIONE - FATTISPECIE RELATIVA A PATTO DI NON CONCORRENZA COLLEGATO ALLA FACOLTÀ DI PREPENSIONAMENTO DI UN DIPENDENTE DELLA CASSA DI RISPARMIO DI TRENTO E ROVERETO.*

Il patto di non concorrenza, quale disciplinato dall'art. 2125 cod. civ. si configura come un contratto a titolo oneroso ed a prestazioni corrispettive, in virtù del quale il datore di lavoro si obbliga a corrispondere una somma di danaro od altra utilità al lavoratore e questi si obbliga, per il tempo successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, a non svolgere attività concorrenziale con quella del datore di lavoro. Pertanto le limitazioni alla concorrenza sono sottoposte al limite temporale quinquennale soltanto quando siano stipulate come pattuizioni a sè stanti, autonome e distinte da un rapporto contrattuale corrente tra le parti, mentre il limite non si applica quando tra il patto ed il contratto sussiste un collegamento causale in modo che il primo adempie alla stessa funzione del secondo. (nella specie la S.C. ha cassato la pronuncia del giudice del merito il quale aveva ravvisato un patto di non concorrenza nell'art. 13 del regolamento del fondo integrativo della cassa di risparmio di Trento e rovereto, che prevedeva la sospensione della pensione integrativa aziendale fino al compimento del sessantesimo anno di età ove il dirigente, dimissionario per aver optato per il prepensionamento, avesse prestato attività lavorativa presso altre aziende espletanti, nella zona di attività della cassa, i servizi svolti dalla cassa medesima e quindi aveva ritenuto l'illegittimità della sospensione della pensione dopo il quinquennio di validità dell'Obbligo di non concorrenza senza indagare se il divieto di concorrenza fosse legato, o meno, alla facoltà del prepensionamento). (V 6618/87, mass n 454845; (V 5257/87, mass n 453834).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2125

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)