Sez. 2, Sentenza n. 3135 del 06/11/1971 (Rv. 354480 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO FERIALE - APPLICABILITA AI TERMINI SCADENTI TRA IL PRIMO AGOSTO ED IL QUINDICI SETTEMBRE.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO FERIALE - APPLICABILITA AI TERMINI SCADENTI TRA IL PRIMO AGOSTO ED IL QUINDICI SETTEMBRE.*
La sospensione dei termini processuali disposta dall'art 1 della legge 14 luglio 1965 n 818 opera soltanto per i termini che scadono durante il periodo di tempo tassativamente stabilito dalla norma, e cioe tra il primo agosto e il quindici settembre. (Conf 752'70, mass n 346025 e numerosissime altre).*
Riferimenti normativi: Legge 14/07/1965 num. 818 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)