Sez. 3, Sentenza n. 752 del 21/03/1970 (Rv. 346025 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - TERMINI PROCESSUALI - PER LA IMPUGNAZIONE - SCADENZA DOPO IL PERIODO FERIALE - SOSPENSIONE - INSUSSISTENZA.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - TERMINI PROCESSUALI - PER LA IMPUGNAZIONE - SCADENZA DOPO IL PERIODO FERIALE - SOSPENSIONE - INSUSSISTENZA.*
Ai sensi dell'art 1 della legge 14 luglio 1965, n 818, la sospensione dei termini processuali e quindi anche di quelli stabiliti per le impugnazioni opera solo quando tali termini scadono durante il periodo di tempo tassativamente stabilito. Consegue pertanto che, quando il termine per proporre impugnazione scada oltre la data finale prevista dalla disposizione in esame, questa non trova applicazione.*
Riferimenti normativi: Legge 14/07/1965 num. 818 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)