Sez. 3, Sentenza n. 19134 del 23/09/2004 (Rv. 577312 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - IN GENERE | Responsabilità per danno da prodotti difettosi ex D.P.R. n. 224 del 1988 - Fatti verificatisi anteriormente alla sua entrata in vigore - Applicabilità - Esclusione - Fattispecie in materia di erogazione di energia elettrica.
RESPONSABILITÀ CIVILE - IN GENERE
La disciplina dettata dal D.P.R. 24 maggio 1988, n. 244, in materia di responsabilità del produttore per prodotti difettosi è priva di efficacia retroattiva, e pertanto non è applicabile ai fatti verificatisi prima della sua entrata in vigore (In applicazione del succitato principio, la S.C. ha ritenuto non esaminabile la questione di nullità di una clausola di un contratto stipulato con l'ENEL, che prevedeva la limitazione della responsabilità di quest'ultima per i danni subiti da un utente, derivati dall'interruzione nell'erogazione dell'energia elettrica).
Riferimenti normativi: Legge 24/05/1988 num. 224
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)