Sez. 1, Sentenza n. 11045 del 18/10/1991 (Rv. 474298 - 01)
Delibazione (giudizio di) - Sentenze in materia matrimoniale - Divorzio | Sentenza straniera di divorzio - Scioglimento del matrimonio per mutuo consenso dei coniugi - Ordine pubblico italiano - Contrasto - Esclusione - Dichiarazione di efficacia in Italia - Ammissibilità.
Delibazione (giudizio di) - Sentenze in materia matrimoniale - Divorzio
A norma dell'art. 797 n. 7 cod proc. civ - come interpretato a seguito dell'introduzione nella legislazione vigente dell'art. 10 della Convenzione dell'Aja dell'1 giugno 1980, resa esecutiva con legge 10 giugno 1985 n. 301, secondo cui ciascuno stato contraente può rifiutare il riconoscimento di un divorzio (o di una separazione personale) se è "manifestamente incompatibile con il suo ordine pubblico" - la sentenza straniera di divorzio è contraria all'ordine pubblico italiano e non è, quindi, delibabile in Italia solo quando sia lesiva dei principi fondamentali ed irrinunciabili dell' ordinamento interno. Pertanto, con riguardo al principio, fondamentale ed irrinunciabile, stabilito nel nostro ordinamento per lo scioglimento del matrimonio, dell'irreversibile dissoluzione del vincolo, non può essere negata la delibazione della pronuncia del giudice straniero che abbia sciolto il matrimonio per mutuo consenso dei coniugi, atteso che la disciplina processuale che attribuisce esclusivo valore alla volontà dei coniugi, quale prova esclusiva del venir meno della comunione di vita e della impossibilità di ricostituirla, senza alcuna possibilità per il giudice di contrastare tale richiesta, non è contraria all'ordine pubblico italiano, tenendo anche presente l'introduzione nel nostro ordinamento della domanda congiunta di divorzio (art. 11 della legge 6 marzo 1987 n. 74, sostitutivo dell' art. 4 della legge 1 dicembre 1970 n. 898) che valorizza proprio la concorde volontà dei coniugi ai fini dello scioglimento del vincolo.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 797 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 4 CORTE COST. PENDENTE, Legge 10/06/1985 num. 301, Legge 06/03/1987 num. 74 art. 11
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)