Sez. 1, Sentenza n. 6975 del 25/07/1997 (Rv. 506269 - 01)
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE IN MATERIA MATRIMONIALE - DIVORZIO | Sentenza straniera di divorzio recante statuizione di "colpa" di entrambi i coniugi - Ordine pubblico - Contrasto - Esclusione.
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE IN MATERIA MATRIMONIALE - DIVORZIO
Con riguardo ad una sentenza straniera di divorzio che, in applicazione della "lex fori", contenga una formale statuizione di divorzio "per colpa di entrambi i coniugi", non sussiste contrasto con l'ordine pubblico quando il giudice, basandosi sul contenuto complessivo della sentenza, abbia accertato che il divorzio era stato pronunziato in base alla rilevazione dell'avvenuta dissoluzione del vincolo coniugale (in un caso di applicazione della convenzione italo - francese del 3 giugno 1930 sull'esecuzione delle sentenze in materia civile e commerciale, resa esecutiva con legge 7 gennaio 1932, n. 45)
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 797 com. 1 n. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)