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Sez. 1, Sentenza n. 2830 del 14/10/1974 (Rv. 371250 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CONCORDATO FALLIMENTARE - RIAPERTURA DEL FALLIMENTO - RISOLUZIONE DEL CONCORDATO - PROCEDIMENTO - DIRITTO DI DIFESA - ESERCIZIO - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1974-10-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/371250-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CONCORDATO FALLIMENTARE - RIAPERTURA DEL FALLIMENTO - RISOLUZIONE DEL CONCORDATO - PROCEDIMENTO - DIRITTO DI DIFESA - ESERCIZIO - CONDIZIONI.*

Nel procedimento di risoluzione del concordato fallimentare, che e caratterizzato da un'assillante urgenza e una estrema facilita di accertamento dei presupposti, le esigenze del diritto di difesa giurisdizionale debbono ritenersi soddisfatte qualora i soggetti siano stati convocati in camera di consiglio e posti davanti alla realta esplicita di una relazione contestativa del curatore, con conseguente liberta di replicare e controbattere le accuse di inadempimento.*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 137 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 137 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)