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Sez. 1, Sentenza n. 157 del 10/01/1996 (Rv. 495299 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CONCORDATO FALLIMENTARE - RIAPERTURA DEL FALLIMENTO - RISOLUZIONE DEL CONCORDATO | Procedimento in camera di consiglio - Convocazione del fallito e del garante - Necessità - Effettiva comparizione di costoro in udienza - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1996-01-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/495299-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CONCORDATO FALLIMENTARE - RIAPERTURA DEL FALLIMENTO - RISOLUZIONE DEL CONCORDATO

Nel procedimento in camera di consiglio per la risoluzione del concordato, disciplinato dall'art. 137 legge fallimentare, per il quale non è previsto l'intervento obbligatorio del P.M. (art. 132 legge fallimentare), non è neppure rilevante che il fallito ed il fideiussore siano effettivamente comparsi, essendo sufficiente a soddisfare esigenze del diritto di difesa - in un procedimento caratterizzato dall'urgenza e da una estrema facilità di accertamento dei presupposti - che il fallito ed il garante siano stati convocati e posti in grado di esporre le loro ragioni e di contrastare le accuse di inadempimento.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 137 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 137 CORTE COST., Legge Falliment. art. 132, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 132

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)