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Sez. 3, Sentenza n. 3276 del 14/12/1979 Ud. (dep. 11/03/1980) Rv. 144598 - 01

SANITA PUBBLICA - IN GENERE - INQUINAMENTO ATMOSFERICO - STABILIMENTI INDUSTRIALI - OMESSA COMUNICAZIONE DEI DATI SULLE PROPRIE EMISSIONI - INSUSSISTENZA DEL REATO DI CUI ALLO ART 20 DELLA LEGGE.*
Stato
decisa il 1979-12-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/144598-01

SANITA PUBBLICA - IN GENERE - INQUINAMENTO ATMOSFERICO - STABILIMENTI INDUSTRIALI - OMESSA COMUNICAZIONE DEI DATI SULLE PROPRIE EMISSIONI - INSUSSISTENZA DEL REATO DI CUI ALLO ART 20 DELLA LEGGE.*

La mancata comunicazione da parte di stabilimenti industriali alla autorita di vigilanza (che li richieda ai sensi dell'art 62 DPR 15 aprile 1971, n 322) dei dati relativi alle proprie emissioni, esula dalla fattispecie prevista e punita dall'art 20 legge 13 luglio 1966, n 615 sull'inquinamento atmosferico.*

Riferimenti normativi: Legge 13/07/1966 num. 615 art. 20 CORTE COST., DPR 15/04/1971 num. 322 art. 62

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)