Sez. 3, Sentenza n. 12683 del 07/10/1987 Ud. (dep. 10/12/1987) Rv. 177244 - 01
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE - INQUINAMENTO ATMOSFERICO - REGOLAMENTO RELATIVO AL SETTORE DELLE INDUSTRIE - PRESCRIZIONE PENALE PER LE VIOLAZIONI DEL REGOLAMENTO - LEGITTIMITÀ ED APPLICABILITÀ.*
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE - INQUINAMENTO ATMOSFERICO - REGOLAMENTO RELATIVO AL SETTORE DELLE INDUSTRIE - PRESCRIZIONE PENALE PER LE VIOLAZIONI DEL REGOLAMENTO - LEGITTIMITÀ ED APPLICABILITÀ.*
La sanzione prevista dall'art. 20 legge 13 luglio 1966, n. 615, recante provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico, limitatamente al settore delle industrie, è applicabile alle violazioni previste dalle norme del regolamento di esecuzione della citata legge (d.P.R. 15 aprile 1971, n. 322). Infatti, tale regolamento è formato da norme infra legem, in quanto funzionalmente collegate con la legge n. 615 del 1966, né tale collegamento, logico e teleologico, si pone in contrasto con il principio della riserva di legge di cui all'art. 25 della Costituzione. (nella specie, relativa a rigetto di ricorso, l'imputato era stato ritenuto responsabile della contravvenzione prevista dall'art. 20 legge n. 615 del 1966, in relazione all'art. 5 d.P.R. n. 322 del 1971, per avere omesso di presentare la relazione tecnica in ordine alla installazione di una nuova macchina a stampa con annesso forno di essiccazione comportante l'attivazione di una nuova espulsione in atmosfera). (Conf mass n 149077; (contra mass n 144598; (contra mass n 150151; (contra mass n 150152; (contra mass n 175870).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 25, Cod. Pen. art. 1 CORTE COST., Legge 13/07/1966 num. 615 art. 20 CORTE COST., DPR 15/04/1971 num. 322 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)