Sez. L - , Sentenza n. 29034 del 06/10/2022 (Rv. 665774 - 01)
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Indennità di accompagnamento - Erogazione sulla base di sentenza non passata in giudicato poi riformata - Disposizioni generali sull’indebito civile - Applicazione - Fondamento.
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE
In tema di prestazioni assistenziali, l'indennità di accompagnamento erogata sulla base di sentenza provvisoriamente esecutiva non passata in giudicato, poi riformata in sede di impugnazione, è ripetibile alla stregua delle disposizioni generali sull'indebito civile, poiché, stante il definitivo accertamento dell'insussistenza del diritto ad ottenere la somma originaria, l'obbligo di restituzione è fondato sull'art. 336, comma 2, c.p.c., con correlativo assoggettamento del percettore dell'indebito all'obbligo di sopportare il rischio dell'attuazione della tutela giurisdizionale invocata, sicché, ricorrendo un'ipotesi di mancanza radicale "ab origine" di tutti i requisiti per il riconoscimento della predetta indennità, non è possibile ipotizzare una sua ignoranza incolpevole.
Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 336 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)