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Sez. L, Sentenza n. 11208 del 17/07/2003 (Rv. 565223 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - IN GENERE | Prestazione previdenziale erogata sulla base di provvedimento provvisionale, successivamente revocato, o di sentenza non passata in giudicato, poi riformata - Ripetizione - Disciplina relativa ai pagamenti di indebiti previdenziali - Inapplicabilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2003-07-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/565223-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - IN GENERE

La disciplina relativa ai pagamenti di indebiti previdenziali, con i relativi limiti alla ripetibilità, trovando causa in un errore dell'Istituto, non è applicabile in relazione ai pagamenti effettuati sulla base di un provvedimento emesso dal giudice a titolo provvisionale e successivamente revocato, né a quelli effettuati in esecuzione di sentenze non passate in giudicato, riformate in sede di impugnazione, essendo in tal caso l'obbligo fondato sull'art. 336, secondo comma, cod. proc. civ. e sull'assoggettamento del percettore (indipendentemente dal suo dolo) al rischio dell'attuazione della tutela giurisdizionale invocata.

Riferimenti normativi: Legge 23/12/1996 num. 662 art. 1 com. 260 CORTE COST., Legge 23/12/1996 num. 662 art. 1 com. 261 CORTE COST., Legge 23/12/1996 num. 662 art. 1 com. 262 CORTE COST., Legge 23/12/1996 num. 662 art. 1 com. 263 CORTE COST., Legge 23/12/1996 num. 662 art. 1 com. 264 CORTE COST., Legge 23/12/1996 num. 662 art. 1 com. 265 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 336 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)