Sez. L, Sentenza n. 3734 del 09/06/1981 (Rv. 414370 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI - ACCERTAMENTO DA PARTE DEL GIUDICE DEL MERITO DEL COMPORTAMENTO DEL LAVORATORE COME INTEGRANTE GLI ESTREMI DELLA INSUBORDINAZIONE - RICONOSCIMENTO DELLA MINORE GRAVITA DEL FATTO AI FINI DELLA INDIVIDUAZIONE DELLA SANZIONE PER RILEVATE PARTICOLARI SITUAZIONI SOGGETTIVE - VIZIO DI MOTIVAZIONE - INSUSSISTENZA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI - ACCERTAMENTO DA PARTE DEL GIUDICE DEL MERITO DEL COMPORTAMENTO DEL LAVORATORE COME INTEGRANTE GLI ESTREMI DELLA INSUBORDINAZIONE - RICONOSCIMENTO DELLA MINORE GRAVITA DEL FATTO AI FINI DELLA INDIVIDUAZIONE DELLA SANZIONE PER RILEVATE PARTICOLARI SITUAZIONI SOGGETTIVE - VIZIO DI MOTIVAZIONE - INSUSSISTENZA.*
I contratti e gli accordi collettivi postcorporativi hanno natura negoziale, poiche sono espressione dell'autonomia contrattuale delle parti, e di conseguenza e compito del giudice del merito la loro interpretazione, che puo essere sottoposta al controllo di legittimita solo se la motivazione che la riguarda e affetta da vizi. Questi non ricorrono nella ipotesi in cui il giudice, dopo aver affermato che il comportamento del lavoratore integra gli estremi della insubordinazione, ne sminuisce poi la gravita ai fini della individuazione della sanzione, facendo riferimento a particolari situazioni soggettive, qualora la ratio decidendi sia chiara e consenta la ricostruzione del procedimento logico giuridico posto a base della decisione. (V 4640/80, mass n 408460).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)