Sez. L, Sentenza n. 4640 del 16/07/1980 (Rv. 408460 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - CENSURABILITA IN CASSAZIONE - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - CENSURABILITA IN CASSAZIONE - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*
L'interpretazione di un contratto collettivo di lavoro effettuata dal giudice del lavoro puo essere sindacata in Sede di legittimita quando violi le regole legali di ermeneutica contrattuale, ed in particolare quando conduca ad una interpretazione restrittiva di una clausola contrattuale in contrasto con la volonta espressa in una chiara formula letterale dalle parti contraenti. (nella specie, l'art 17 del CCNL 4 ottobre 1971 per gli operai ed equiparati dipendenti dagli enti lirici e sinfonici, il quale prevede che il trattamento economico e normativo del personale di sala sara disciplinato da accordi sindacali da stipularsi in Sede locale, in base anche agli Usi e consuetudini in vigore, era stato interpretato dal giudice del merito come disposizione che escludeva l'applicabilita nei confronti del personale ivi indicato di alcune Disposizioni della convenzione collettiva).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2070 CORTE COST., Contr. Coll. 04/10/1971 num. 17
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)