diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 10394 del 18/05/2005 (Rv. 581615 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IMPUGNAZIONE - IN GENERE | Licenziamento per giusta causa o giustificato motivo - Immediata efficacia fino alla sentenza di annullamento - Conseguenze - Secondo licenziamento, intimato prima dell'annullamento del primo - Mancanza di oggetto.
Stato
decisa il 2005-05-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/581615-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IMPUGNAZIONE - IN GENERE

Il licenziamento intimato, nell'ambito della tutela reale, per giusta causa o per giustificato motivo è efficace finchè non intervenga sentenza di annullamento ex art. 18 legge n. 300 del 1970; ne consegue che un secondo licenziamento, intimato prima dell'annullamento, è privo di oggetto, attesa l'insussistenza del rapporto di lavoro.

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)