Sez. 5, Sentenza n. 8856 del 14/04/2010 (Rv. 612411 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI DI CARATTERE SOGGETTIVO - ENTI PUBBLICI TERRITORIALI | Imprese di servizi pubblici locali - Moratoria fiscale ex art. 66, comma 14, d.l. n. 331 del 1993 - Ambito applicativo - Tributi erariali - Configurabilità - Ragioni - Fattispecie in materia di richiesta esenzione per l'ICI.
TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI DI CARATTERE SOGGETTIVO - ENTI PUBBLICI TERRITORIALI
La moratoria fiscale prevista dall'art. 66, comma 14, del d.l. n. 331 del 1993, conv. in l. 427 del 1993, nei confronti delle società per azioni e delle aziende speciali istituite ai sensi degli artt. 22 e 23 della legge n. 241 del 1990, riguarda i soli tributi erariali, come si evince dal fatto che l'esenzione in questione è subordinata al rispetto delle condizioni dettate dai commi 70 e 73 dell'art. 3 della legge n. 549 del 1995, norme queste ultime attraverso le quali il legislatore ha disciplinato il passaggio dal regime fiscale agevolato a quello ordinario, esclusivamente in relazione alle imposte sui redditi. (In applicazione del principio, la S.C. ha respinto il ricorso di un consorzio intercomunale che richiedeva l'applicazione della moratoria relativamente all'ICI).
Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/08/1993 num. 331 art. 66 com. 14 CORTE COST., Legge 08/06/1990 num. 142 art. 22, Legge 08/06/1990 num. 142 art. 23, Legge 29/10/1993 num. 427 CORTE COST., Legge 28/12/1995 num. 549 art. 3 com. 70 CORTE COST., Legge 28/12/1995 num. 549 art. 3 com. 73 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)