Sez. L, Sentenza n. 295 del 15/01/1988 (Rv. 456853 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - D'INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - INVALIDITÀ - IN GENERE - POSSIBILITÀ DI PRATICARE UNA DETERMINATA TERAPIA - ESCLUSIONE DELLA NATURA INVALIDANTE DELL'AFFEZIONE RISCONTRATA - INAMMISSIBILITÀ.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - D'INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - INVALIDITÀ - IN GENERE - POSSIBILITÀ DI PRATICARE UNA DETERMINATA TERAPIA - ESCLUSIONE DELLA NATURA INVALIDANTE DELL'AFFEZIONE RISCONTRATA - INAMMISSIBILITÀ.*
Con riguardo al presupposto medico-legale per il riconoscimento della pensione d'Invalidità, non è sufficiente ad escludere la natura invalidante di un'affezione riscontrata nel lavoratore assicurato (nella specie, ipopotassiemia) la sola possibilità di praticare una determinata terapia medica, potendo questa, per difetto di carattere transitorio con prognosi di guarigione o di miglioramento a breve scadenza, implicare la necessità di un suo prolungamento a tempo indeterminato con modalità tali da incidere negativamente sullo svolgimento dell'attività lavorativa dell'assicurato. (V 4504/79, mass n 401010; (Conf 7372/86, mass n 449421).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)