Sez. L, Sentenza n. 6392 del 26/11/1988 (Rv. 460720 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - INVALIDITÀ - PERMANENZA (INFERMITÀ GUARIBILI) - NOZIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - INVALIDITÀ - PERMANENZA (INFERMITÀ GUARIBILI) - NOZIONE.*
Con riguardo alla pensione d'Invalidità, il requisito della permanenza della riduzione della capacità di guadagno, di cui all'art. 10 R.d.l. 14 aprile 1939 n. 636, sussiste tutte le volte che la condizione di Invalidità sia riferibile ad una infermità di durata incerta e indeterminata e comunque non breve (nella specie: diabete, ipertensione e obesità), non bastando a farlo escludere la mera ipotizzabilità di un miglioramento o di una guarigione della infermità stessa. (V 1716/87, mass n 451101; (V 295/88, mass n 456853).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)