Sez. 6, Sentenza n. 12174 del 17/12/2004 Ud. (dep. 29/03/2005) Rv. 231719 - 01
INDAGINI PRELIMINARI (Cod. proc. pen. 1988) - ATTIVITÀ DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - sommarie informazioni - IN GENERE | Inutilizzabilità - Dichiarazioni spontanee e sollecitate - Distinzione - Legittimità - Esclusione.
INDAGINI PRELIMINARI (Cod. proc. pen. 1988) - ATTIVITÀ DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - sommarie informazioni - IN GENERE
Dal tenore letterale e dalla "ratio" del capoverso dell'art. 63 cod. proc. pen., come dal suo necessario coordinamento con gli artt. 62 e 350 cod. proc. pen., si desume che la preclusione all'utilizzazione dibattimentale, diretta o indiretta, delle dichiarazioni rese senza assistenza difensiva dall'indiziato alla polizia giudiziaria ha carattere assoluto e generale. La norma, infatti, non opera distinzioni fra dichiarazioni sollecitate e dichiarazioni spontanee, nè limita l'inutilizzabilità alle dichiarazioni di imputato o indagato interessato o a quelle di imputato o indagato in reato connesso, e neppure alle sole dichiarazioni di chi abbia già la veste formale di imputato o di indagato e dichiarazioni di chi, pur trovandosi sostanzialmente in tale condizione, non ne abbia ancora assunto la qualità.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 62 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 63 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 350 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)