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Sez. 6, Sentenza n. 10621 del 24/09/1998 Ud. (dep. 09/10/1998) Rv. 211744 - 01

INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - ATTIVITÀ DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - SOMMARIE INFORMAZIONI - DIVIETI DI UTILIZZAZIONE (INUTILIZZABILITÀ) | Distinzione tra dichiarazioni spontanee e sollecitate, oppure tra dichiarazioni rese dall'interessato o dall'indagato o imputato in reato connesso, o anche tra dichiarazioni rese da chi ha già assunto la qualità di indagato o imputato e da chi non l'ha ancora assunta - Legittimità - Esclusione.
Stato
decisa il 1998-09-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/211744-01

INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - ATTIVITÀ DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - SOMMARIE INFORMAZIONI - DIVIETI DI UTILIZZAZIONE (INUTILIZZABILITÀ)

Dal tenore letterale e dalla "ratio" della norma del capoverso dell' art. 63 c.p.p., come dal suo necessario coordinamento con le disposizioni di cui agli artt. 62 e 350 c.p.p., si deve ritenere che la preclusione all'utilizzazione dibattimentale, diretta o indiretta, delle dichiarazioni rese senza assistenza difensiva dall'indiziato alla polizia giudiziaria abbia carattere assoluto e generale. La disposizione, infatti, non opera distinzioni fra dichiarazioni sollecitate e dichiarazioni spontanee, né limita l'inutilizzabilità alle dichiarazioni di imputato o indagato interessato o a quelle di imputato o indagato in reato connesso, e neppure alle sole dichiarazioni di chi abbia già la veste formale di imputato o di indagato e dichiarazioni di chi, pur trovandosi sostanzialmente in tale condizione, non ne abbia ancora assunto la qualità.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 62 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 62 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 63 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 63 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 350 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 350 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)