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Sez. L, Sentenza n. 5245 del 02/12/1977 (Rv. 388891 - 01)

ENTI PUBBLICI - IN GENERE - CARATTERI DISTINTIVI - ENTI GESTORI DI MAGAZZINI GENERALI PER INIZIATIVA DI ENTI PUBBLICI LOCALI - NATURA PRIVATISTICA - FATTISPECIE RELATIVA AI MAGAZZINI GENERALI DI VERONA ED ALL'APPLICABILITA AL RELATIVO PERSONALE DEI BENEFICI EX LEGGE N 336 DEL 1970.*
Stato
decisa il 1977-12-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/388891-01

ENTI PUBBLICI - IN GENERE - CARATTERI DISTINTIVI - ENTI GESTORI DI MAGAZZINI GENERALI PER INIZIATIVA DI ENTI PUBBLICI LOCALI - NATURA PRIVATISTICA - FATTISPECIE RELATIVA AI MAGAZZINI GENERALI DI VERONA ED ALL'APPLICABILITA AL RELATIVO PERSONALE DEI BENEFICI EX LEGGE N 336 DEL 1970.*

I caratteri distintivi dell'ente pubblico non stanno nelle finalita da esso perseguite, dal momento che alcuni enti, sicuramente privati, perseguono finalita a cui tende lo stato stesso mentre quest'ultimo svolge anche attivita privatistiche, ma sono dati in modo preminente dalla 'titolarita di pubblici poterì, di autoorganizzazione, di certificazione e di autotutela, dalla 'operativita necessarià, ossia dall'impossibilita che i suoi compiti vengano espletati da altri soggetti che non siano altri enti pubblici ad essi preposti, e dall'impossibilita che l'ente stesso fallisca o si estingua per propria volonta, nonche dal controllo e dall'ingerenza dello stato o di altri enti pubblici sulla formazione della sua volonta. Questi caratteri non si riscontrano negli enti che gestiscono i magazzini generali, i quali, sia pure per iniziativa di enti pubblici locali, quali il comune, la provincia e la camera di commercio, vengono costituiti con Atti di diritto privato, e svolgono attivita economica con gli strumenti giuridici del diritto privato societario. (nella specie e stata cassata con rinvio la sentenza di merito che aveva qualificato come ente pubblico i magazzini generali di Verona e, di conseguenza, aveva ritenuto applicabili ai suoi dipendenti i benefici di cui alla legge n 336 del 1970). (V 2700/74, mass n 371156; (V 402/73, mass n 362365).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 11, Regio Decr. 17/12/1882 num. 1154, Regio Decr. 22/07/1897 num. 319, Regio Decr. Legge 01/07/1926 num. 2290 CORTE COST., Regio Decr. 16/01/1927 num. 126, DPR 28/06/1955 num. 620, Legge 24/05/1970 num. 336 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)