Sez. L, Sentenza n. 7225 del 02/12/1983 (Rv. 431824 - 01)
COMMERCIO (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - INTERNO - ESERCIZIO DEL COMMERCIO - MAGAZZINI GENERALI - MAGAZZINI GENERALI DI VERONA - NATURA.*
COMMERCIO (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - INTERNO - ESERCIZIO DEL COMMERCIO - MAGAZZINI GENERALI - MAGAZZINI GENERALI DI VERONA - NATURA.*
I magazzini generali di Verona - costituiti ad opera del comune, della provincia e della camera di commercio (prima del d.l. 1 luglio 1926 n. 2290 e del R.d. 16 gennaio 1927 n. 126) per lo svolgimento di un'attività economica nel campo degli scambi e degli affari - non hanno natura di ente pubblico (economico) considerata sia la circostanza che la Costituzione di essi (a differenza di quella dei magazzini generali della Sicilia) è avvenuta nelle forme del diritto privato societario sia la struttura organizzativa dell'ente in questione, come delineata dal relativo statuto, la quale fa escludere che lo stesso ente sia titolare di pubblici poteri e sia assoggettato all'ingerenza dello stato o di altri enti pubblici per quanto concerne la formazione della sua volontà. (principio affermato in controversia concernente l'applicabilità della legge 24 maggio 1970 n. 336). (V 2700/74, mass n 371156; (V 402/73, mass n 362365; (V 972/71, mass n 350912; (Conf 5245/77, mass n 388891).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 11, Cod. Civ. art. 2093, Cod. Civ. art. 2247, Regio Decr. 17/12/1882 num. 1154, Regio Decr. 22/07/1897 num. 319, Regio Decr. Legge 01/07/1926 num. 2290 CORTE COST., Regio Decr. 16/01/1927 num. 126, Legge 24/05/1970 num. 336 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)