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Sez. U, Sentenza n. 1427 del 09/07/1965 (Rv. 312704 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - INDENNITA - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE PREVENTIVA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1965-07-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/312704-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - INDENNITA - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE PREVENTIVA - ESCLUSIONE.*

In materia di espropriazione per causa di pubblica utilita, l'espropriante ha la facolta di proporre opposizione alla stima dei beni da espropriare, compiuta con perizia a norma degli artt. 32 e segg. della legge 25 giugno 1865 n.2359, soltanto dopo l'emissione del decreto prefettizio di espropriazione. L'interesse dell'espropriante all'opposizione preventiva non e tutelato dall'ordinamento. Pertanto, all'espropriante non puo essere riconosciuto un interesse ad agire in opposizione, prima che sia emesso il decreto di espropriazione. (V. 1660/35, 3393/31).*

Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 51 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)