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Sez. 1, Sentenza n. 63 del 11/01/1988 (Rv. 456717 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - PAGAMENTO - OPPOSIZIONE AL PAGAMENTO - TERMINE - DECORRENZA.*
Stato
decisa il 1988-01-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/456717-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - PAGAMENTO - OPPOSIZIONE AL PAGAMENTO - TERMINE - DECORRENZA.*

L'art. 19 della legge n. 865 del 1971 che fa decorrere il termine di trenta giorni per l'opposizione giudiziaria avverso la stima definitiva dell'indennità, compiuta in Sede amministrativa, dalla data di inserzione nel F.A.L. della provincia dell'avviso di deposito della relazione tecnica dell'U.T.E., trova applicazione nella ipotesi normale in cui il decreto di espropriazione precede, in conformità della previsione normativa, la suddetta relazione. Qualora, invece, il decreto stesso, per anomalia del procedimento amministrativo, sia notificato dalla pubblica amministrazione successivamente al deposito della relazione sull'indennità, il previsto termine di trenta giorni non può decorrere che dalla data di tale notificazione all'espropriando, in quanto solo da tale momento la stima acquista giuridica efficacia ed insorge il diritto dell'espropriato al conseguimento del giusto indennizzo. (V 23/87, mass n 449835; (V 447/72, mass n 356380; (V 1427/65, mass n 312704).*

Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 13 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)