Sez. 3, Sentenza n. 3445 del 26/05/1980 (Rv. 407285 - 01)
FONTI DEL DIRITTO - ORDINE PUBBLICO E BUON COSTUME - ORDINE PUBBLICO INTERNAZIONALE - PRINCIPIO DELLA RISARCIBILITA DEI DANNI NON PATRIMONIALI PATITI DAI SUPERSTITI DELLA VITTIMA DI UN REATO - ESCLUSIONE - DIRITTO AUSTRIACO NON CONCEDENTE IL RISARCIMENTO DEI PREDETTI DANNI - APPLICABILITA.*
FONTI DEL DIRITTO - ORDINE PUBBLICO E BUON COSTUME - ORDINE PUBBLICO INTERNAZIONALE - PRINCIPIO DELLA RISARCIBILITA DEI DANNI NON PATRIMONIALI PATITI DAI SUPERSTITI DELLA VITTIMA DI UN REATO - ESCLUSIONE - DIRITTO AUSTRIACO NON CONCEDENTE IL RISARCIMENTO DEI PREDETTI DANNI - APPLICABILITA.*
Non e di ordine pubblico il principio accolto nel nostro diritto della risarcibilita dei danni non patrimoniali patiti dai superstiti della vittima di un fatto costituente reato e, pertanto, possono essere applicate nel nostro ordinamento - ove ne ricorrano le condizioni - le Disposizioni del diritto austriaco (par 1327 del 'codice civile generalè) che non concedono il risarcimento del danno morale ai congiunti di una persona deceduta a seguito di lesioni riportate ad opera di un terzo.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Preleggi art. 31
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)