Sez. 1, Sentenza n. 33062 del 14/07/2011 Cc. (dep. 02/09/2011) Rv. 250831 - 01
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - COMPETENZA | Pluralità di imputati - Riforma della sentenza solo per alcuni imputati - Competenza del giudice di appello - Anche per i coimputati il cui ricorso sia stato dichiarato inammissibile - Sussistenza.
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - COMPETENZA
La competenza del giudice d'appello in fase esecutiva nei procedimenti con pluralità di imputati, opera non solo rispetto agli imputati per i quali la sentenza di primo grado sia stata riformata, ma anche rispetto a quelli il cui appello sia stato dichiarato inammissibile.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 665 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)