Sez. 1, Sentenza n. 10415 del 16/02/2010 Cc. (dep. 16/03/2010) Rv. 246395 - 01
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - COMPETENZA | Pluralità di imputati - Riforma disposta dal giudice d'appello solo per alcuni - Competenza per tutti - Sussistenza.
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - COMPETENZA
Per il principio dell'unitarietà dell'esecuzione, nei procedimenti con pluralità di imputati la competenza del giudice di appello a provvedere "in executivis" va affermata non solo rispetto a coloro per i quali la sentenza di primo grado è stata sostanzialmente riformata, ma anche rispetto a coloro nei cui confronti la decisione di primo grado sia stata confermata. (Nella specie, la corte di appello aveva riformato la sentenza di primo grado, assolvendo un imputato, ma aveva confermato integralmente la pronuncia di condanna nei confronti degli altri. La Corte ha ritenuto la competenza del giudice di secondo grado in relazione all'esecuzione della sentenza nella parte relativa alla condanna inflitta e quindi confermata in grado di appello).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 665 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)