Sez. L, Sentenza n. 538 del 21/01/1984 (Rv. 432764 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - ULTRA ED EXTRA PETITA - POTERE DEL GIUDICE DI INTERPRETARE LA VOLONTÀ DELLE PARTI CIRCA IL CONTENUTO DELLA PRETESA FATTA VALERE IN GIUDIZIO DALLE STESSE - CONDIZIONI - LIMITI - RIFERIMENTO AD UN PUNTO SPECIFICAMENTE DEDOTTO DALLE PARTI - NECESSITÀ - FATTISPECIE IN TEMA DI GIUSTIFICATO MOTIVO DI LICENZIAMENTO.*
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - ULTRA ED EXTRA PETITA - POTERE DEL GIUDICE DI INTERPRETARE LA VOLONTÀ DELLE PARTI CIRCA IL CONTENUTO DELLA PRETESA FATTA VALERE IN GIUDIZIO DALLE STESSE - CONDIZIONI - LIMITI - RIFERIMENTO AD UN PUNTO SPECIFICAMENTE DEDOTTO DALLE PARTI - NECESSITÀ - FATTISPECIE IN TEMA DI GIUSTIFICATO MOTIVO DI LICENZIAMENTO.*
Il potere del giudice di interpretare la volontà delle parti circa il contenuto della pretesa fatta valere in giudizio non può prescindere dalla effettiva sussistenza di una manifestazione di volontà, in difetto della quale, in relazione ad un punto astrattamente controvertibile, ma non specificamente dedotto dalle parti, l'esame di esso da parte del giudice si pone in contrasto con l'esplicita disposizione dell'art. 112 cod. proc. civ. integrando gli estremi del vizio di ultrapetizione. (nella specie, affermando questo principio, la S.C. ha cassato la sentenza con la quale i giudici di merito avevano ritenuto sussistente un giustificato motivo soggettivo di licenziamento in relazione a fatti non dedotti specificamente a tal fine dalla parte recedente che si era limitata a sostenere l'esistenza di un giustificato motivo oggettivo in relazione a fatti diversi, ancorché connessi con i primi).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Cod. Proc. Civ. art. 112, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)