diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 7603 del 28/07/1990 (Rv. 468410 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IMPUGNAZIONE - INADEMPIMENTO E RECESSO - PER GIUSTA CAUSA - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - IN GENERE - DECLARATORIA GIUDIZIALE DELL'ILLEGITTIMITÀ DEL RECESSO SICCOME NON SORRETTO DA GIUSTA CAUSA O GIUSTIFICATO MOTIVO - DOMANDA INTRODUTTIVA TENDENTE ALLA DECLARATORIA DELLA ILLEGITTIMITÀ PER MOTIVO SINDACALE - EXTRAPETIZIONE - CONFIGURABILITÀ.*
Stato
decisa il 1990-07-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/468410-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IMPUGNAZIONE - INADEMPIMENTO E RECESSO - PER GIUSTA CAUSA - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - IN GENERE - DECLARATORIA GIUDIZIALE DELL'ILLEGITTIMITÀ DEL RECESSO SICCOME NON SORRETTO DA GIUSTA CAUSA O GIUSTIFICATO MOTIVO - DOMANDA INTRODUTTIVA TENDENTE ALLA DECLARATORIA DELLA ILLEGITTIMITÀ PER MOTIVO SINDACALE - EXTRAPETIZIONE - CONFIGURABILITÀ.*

La domanda di accertamento della nullità del licenziamento ai sensi dell'art. 4 della legge n. 604 del 1966, perché intimato per motivo sindacale, non investe il giudice della questione se il recesso sia o no sorretto da giusta causa o giustificato motivo, deducibile solo ope exceptionis dal datore di lavoro a fronte della domanda predetta. Pertanto, incorre nel vizio di extrapetizione il giudice che, richiesto di accertare l'illegittimità del licenziamento intimato per motivo sindacale, oltre che senza il previo nulla osta sindacale prescritto dall'art. 14 dell'accordo interconfederale 18 aprile 1966 (per la Costituzione ed il funzionamento delle commissioni interne), dichiari l'illegittimità dello stesso licenziamento siccome non sorretto da giusta causa o giustificato motivo. (V 6300/88, mass n 460638; (V 6899/87, mass n 455098; (V 6507/85, mass n 443578; (V 1604/84, mass n 436683; (V 538/84, mass n 432764).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)