Sez. 1, Sentenza n. 15412 del 05/12/2001 (Rv. 550900 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - IN GENERE | Sproporzione notevole tra prestazione e controprestazione - Onere probatorio - Parte gravata - Curatela - Compravendita di immobile ipotecato - Mancata menzione dell'ipoteca nel contratto - Permanenza di iscrizione ipotecaria - Acquirente dell'immobile - Dimostrazione del raggiunto accordo con il creditore ipotecario o della esigibilità delle obbligazioni garantite dall'ipoteca o dell'accollo del relativo pagamento - Necessità - Esclusione - Fondamento.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - IN GENERE
In tema di revocatoria fallimentare, è onere della curatela provare la notevole sproporzione tra prezzo contrattato e valore di mercato del bene alienato nel periodo sospetto dal fallito a titolo oneroso. Ne consegue che nel caso di compravendita di un bene gravato da ipoteca, non menzionata nel contratto, l'acquirente dell'immobile non è tenuto, qualora permanga la iscrizione ipotecaria, a dare la prova, al fine di consentire la valutazione della incidenza della ipoteca stessa sul prezzo di mercato dell'immobile, di aver raggiunto un accordo con il creditore ipotecario, ovvero di essersi accollato il pagamento delle obbligazioni garantite da dette iscrizioni ipotecarie, o che l'ipoteca iscritta garantisce obbligazioni ancora in essere ed esigibili, potendo l'acquirente del bene ipotecato essere richiesto del credito ipotecario o essere assoggettato ad espropriazione in virtù della sola iscrizione, costitutiva di detto diritto di prelazione.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2858
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)